Nel 2026 le agevolazioni per chi installa un impianto fotovoltaico dipendono soprattutto da chi è il beneficiario: una famiglia, un’impresa o un soggetto che interviene contestualmente sull’impianto di climatizzazione. Di seguito il quadro aggiornato dopo la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).
Abitazioni: la detrazione per le ristrutturazioni
Per le persone fisiche l’impianto fotovoltaico, con l’eventuale sistema di accumulo, rientra tra gli interventi agevolati dalla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR). La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato per il 2026 le aliquote del 2025: la detrazione è del 50% per gli interventi sull’abitazione principale eseguiti dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, e del 36% negli altri casi, sempre entro un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. L’agevolazione riguarda le unità immobiliari residenziali e le relative pertinenze e si recupera in dieci rate annuali. La detrazione si calcola sulla spesa al netto di eventuali contributi pubblici ricevuti per lo stesso intervento.
Imprese: l’iper-ammortamento
Per le imprese la Legge di Bilancio 2026 ha sostituito il credito d’imposta Transizione 5.0 con un iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La maggiorazione del costo ammortizzabile è del 180% fino a 2,5 milioni di euro, del 100% tra 2,5 e 10 milioni e del 50% tra 10 e 20 milioni. Per gli impianti fotovoltaici sono ammessi i moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione Europea (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025). Le condizioni di accesso e la documentazione vanno verificate con attenzione insieme al proprio consulente fiscale.
Conto Termico 3.0
Il Conto Termico 3.0, gestito dal GSE, incentiva il fotovoltaico con eventuale accumulo solo se realizzato congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione con una pompa di calore: il fotovoltaico da solo non è incentivato. Il contributo è pari al 20% delle spese, con maggiorazioni del 5, 10 o 15% per moduli iscritti al registro ENEA, e non può superare l’incentivo riconosciuto per la pompa di calore. La potenza dell’impianto deve essere compresa tra 2 kW e 1 MW e la producibilità non può superare il 105% del fabbisogno elettrico e termico equivalente. Per i soggetti privati l’intervento è ammesso solo su edifici del settore terziario: le abitazioni non possono accedere al Conto Termico per il fotovoltaico.
Altre opportunità
La partecipazione a una Comunità Energetica Rinnovabile consente di ottenere la tariffa incentivante sull’energia condivisa, e alcune Regioni pubblicano periodicamente bandi per il fotovoltaico e l’accumulo: conviene verificare i bandi attivi nella propria regione al momento della progettazione. Per la valorizzazione dell’energia immessa in rete, lo Scambio sul Posto non è più disponibile per i nuovi impianti e si utilizza il Ritiro Dedicato del GSE.
Fonti: Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026); Agenzia delle Entrate, scheda Ristrutturazioni edilizie; GSE, Conto Termico 3.0 – percentuali ed erogazione degli incentivi. Le informazioni fiscali hanno carattere generale: per il singolo caso è necessario il parere del proprio consulente fiscale.
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