Molti impianti fotovoltaici incentivati presentano irregolarità formali o documentali emerse anche a distanza di anni: una data di entrata in esercizio dichiarata in modo non corretto, una classificazione dell’impianto non conforme, un titolo autorizzativo perfezionato in ritardo. Per questi casi la normativa prevede uno strumento spesso poco conosciuto: la segnalazione spontanea della violazione al GSE, che dimezza la decurtazione degli incentivi.

Da dove nasce

Non si tratta di una novità del 2026. Il dimezzamento della decurtazione per chi segnala spontaneamente la violazione è previsto dall’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 13-bis del DL 101/2019. Il Regolamento Controlli del GSE, aggiornato a febbraio 2026, ne disciplina l’applicazione. Nel linguaggio comune viene talvolta chiamato “ravvedimento”, ma il termine corretto nel contesto GSE è segnalazione spontanea.

Come funzionano le decurtazioni

Già dal 2017 e dal 2019 il sistema non prevede soltanto la decadenza totale dagli incentivi: per molte violazioni il GSE applica decurtazioni proporzionali, comprese tra il 10% e il 50% dell’incentivo, con un tetto complessivo del 50% in caso di più violazioni. Il Regolamento individua le singole fattispecie e la relativa percentuale: ad esempio un titolo autorizzativo perfezionato dopo la data di entrata in esercizio dichiarata comporta una decurtazione del 20%, mentre l’errata qualificazione come impianto “su edificio” comporta il ricalcolo con la tariffa degli impianti a terra e una decurtazione del 10%. Restano escluse dal meccanismo proporzionale le violazioni più gravi, che possono portare alla decadenza.

La segnalazione spontanea

Se il soggetto responsabile segnala la violazione al GSE prima di essere sottoposto a verifica, la decurtazione prevista è dimezzata. Il dimezzamento non è automatico: a seguito della segnalazione il GSE adotta un provvedimento motivato di riduzione, e la presentazione della segnalazione comporta l’accettazione della decisione. È quindi importante che la segnalazione sia completa e documentata, e che la violazione sia inquadrata correttamente fin dall’inizio.

Quando conviene valutarla

La condizione essenziale è il tempo: una volta avviato un controllo, la segnalazione non è più spontanea e il beneficio non si applica. Chi ha dubbi sulla regolarità documentale del proprio impianto incentivato fa bene a far verificare la pratica prima che sia il GSE a farlo, valutando con un tecnico se esiste una violazione, di quale tipo e con quale decurtazione.

Fonti: GSE, Regolamento Controlli; D.Lgs. 28/2011, art. 42, come modificato dal DL 101/2019.

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